Codice di autoregolamentazione Internet @ Minori
6 Comitato di Garanzia
6.1 Costituzione
La corretta, imparziale e trasparente applicazione del Codice è affidata ad un apposito Comitato di Garanzia (in seguito indicato anche come il "Comitato") costituito da undici componenti effettivi, esperti in materia, nominati con Decreto del Ministro delle Comunicazioni ed individuati come segue:
- quattro componenti in rappresentanza degli Aderenti designati dalle Associazioni di categoria firmatarie del presente Codice;
- quattro componenti in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dell'Innovazione e delle Tecnologie;
- tre componenti scelti dal Ministro delle comunicazioni in rappresentanza delle Associazioni per la tutela dei minori e della costituenda Autorità per la tutela dei minori. In sede di prima nomina tali ultimi componenti saranno scelti tra i partecipanti al Gruppo di lavoro Internet@minori, istituito al Ministero delle Comunicazioni.
Con il medesimo Decreto del Ministro delle Comunicazioni viene altresì designato il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti effettivi.
Il Ministero delle comunicazioni assicura la Segreteria per le attività di supporto al Comitato.
Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche undici componenti supplenti.
I componenti ed il Presidente nominati durano in carica tre anni.
6.2 Funzionamento
Le regole di funzionamento del Comitato e della Segreteria sono definite da un apposito Regolamento di Organizzazione adottato di comune accordo dai componenti del Comitato medesimo entro 30 giorni dal suo insediamento.
Nel medesimo regolamento verranno indicate le modalità di realizzazione dell'apposito sito web dedicato al Codice.
6.3 Poteri
Il Comitato controlla che l'Aderente possieda tutti i requisiti e abbia assunto tutti i comportamenti previsti dal Codice, segnalando agli interessati eventuali inottemperanze al Codice medesimo.
Nel caso di accertate inottemperanze da parte degli Aderenti si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 7.
6.4 Tempi di attuazione del Codice
Il Comitato di Garanzia individuerà i tempi per rendere effettivi gli obblighi di cui al presente Codice, che comunque entreranno in vigore entro e non oltre i sei mesi successivi alla firma dello stesso.
6.5 Decadenza dei componenti
Il Comitato di Garanzia definisce nel Regolamento di Organizzazione le ragioni che determinano la decadenza dei componenti del Comitato.
6.6 Rimborsi
Le Associazioni firmatarie del presidente Codice si impegnano a segnalare, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del presente Codice, l'Associazione , tra quelle firmatarie, che garantirà il rimborso delle spese sostenute, e documentate, dai rappresentanti delle Associazioni per la tutela dei minori per la loro partecipazione alle sedute del Comitato di Garanzia, secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di organizzazione del Comitato medesimo. Tali spese saranno suddivise tra tutte le Associazioni firmatarie. Il limite massimo annuo complessivo di tali spese è fissato in 8.000 Euro. Saranno ricercate altre forme di finanziamento e sostegno anche da parte di Enti istituzionali per l'eventuale svolgimento di attività di studio, promozione, ricerca e comunicazione anche in relazione alla campagna d'informazione che sarà auspicabilmente effettuata sul tema della tutela dei minori in rete.
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