Codice di autoregolamentazione Internet @ Minori
7 Procedure e misure di autodisciplina
7.1 Procedura per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari
7.1.1 Attivazione del procedimento
Chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta da parte dell'Aderente una violazione degli obblighi definiti all'art. 3, può segnalare al Comitato di Garanzia tale violazione inviando una comunicazione alla Segreteria del Comitato medesimo secondo le indicazioni dell'art. 3.1.
Per attivare la segnalazione dovrà essere compilato l'apposito modulo guidato, contenuto nelle pagine web informative, indicando:
- le sue generalità;
- i suoi recapiti (Indirizzo completo e numero di telefono, nonché, eventualmente, numero di fax ed e-mail);
- descrizione dettagliata della violazione della norma del Codice e degli elementi di responsabilità dell'Aderente riscontrati;
All'invio della segnalazione "telematica" di cui sopra, verrà attribuito un Numero di Protocollo che l'interessato dovrà indicare nella lettera di conferma (contenete gli stessi elementi informativi) da inviare per posta, tramite Raccomandata A.R., alla Segreteria del Comitato Tale segnalazione "telematica La Segreteria procede ad una classificazione e registrazione delle segnalazioni ricevute ed accompagnate dalla relativa conferma postale.
I dati trasmessi verranno trattati secondo le norme sulla tutela dei dati personali.
7.1.2 Comunicazione di apertura del procedimento
La Segreteria, esaminate le segnalazioni pervenute, entro una settimana dal ricevimento della lettera raccomandata di conferma comunica all'Aderente l'apertura del procedimento di autodisciplina nei suoi confronti e le contestazioni oggetto della segnalazione. Vengono considerate inammissibili le segnalazioni prive dei requisiti di cui al punto 7.1.1.
7.1.3 Richiesta di documentazione
L'Aderente che riceve una comunicazione di apertura di un procedimento di autodisciplina nei suoi confronti, può trasmettere alla Segreteria, entro quindici giorni dalla comunicazione, la documentazione che ritiene utile per chiarire la sua posizione.
7.1.4 Audizione dell'Aderente
L'Aderente al quale sia stata comunicata l'apertura di un procedimento di autodisciplina, può richiedere un'audizione al Comitato negli stessi tempi previsti per l'invio di documentazione L'audizione sarà effettuata in occasione della prima riunione del Comitato, che informerà l'interessato con un preavviso non inferiore a dieci giorni.
7.1.5 Decisione
Il Comitato opera, di norma, per via telematica e la Segreteria predispone i verbali delle attività che vengono sottoposti all'approvazione dei singoli componenti. Il Comitato completa l'iter procedurale entro sessanta giorni dall'apertura del procedimento di autodisciplina. Le decisioni finali vengono prese a maggioranza dei due terzi (con approssimazione all'unità superiore). Le audizioni si svolgono nell'ambito di riunioni del Comitato valide, ai fini delle decisioni, solo se alla presenza di almeno i due terzi del numero dei componenti.
Gli esiti delle procedure di autodisciplina rimangono agli atti del Comitato e vengono conservati a cura della Segreteria che li trasmette alle parti interessate e ne cura la pubblicazione sull'apposito sito web previsto dal Regolamento di Organizzazione.
7.1.6 Esecuzione della decisione
L'Aderente dà seguito a quanto deciso dal Comitato tempestivamente e comunque non oltre i quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento adottato.La mancata esecuzione di quanto previsto nella decisione comporta, a seguito della procedura prevista dall'art. 7, l'applicazione della revoca prolungata di cui al punto 7.2.3.2 seguente.
7.2 Individuazione dei provvedimenti disciplinari
7.2.1 Richiamo
Qualora il Comitato di Garanzia accerti, al termine del procedimento di cui al punto 7.1, la violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'art. 3, invierà all'Aderente una comunicazione di richiamo, invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni agli impegni sottoscritti con l'adesione al Codice.
7.2.2 Censura
Nel caso in cui l'Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di richiamo ovvero nel caso in cui la violazione sia di particolare gravità per quantità o rilevanza degli inadempimenti al Codice, il Comitato invia all'interessato una comunicazione di censura invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni a quanto previsto nel provvedimento adottato.
7.2.3 Revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio Internet@minori"
7.2.3.1 Revoca temporanea
Nel caso in cui l'Aderente non proveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di censura, il Comitato revocherà l'autorizzazione all'uso del marchio "Internet@minori". L'uso del marchio sarà nuovamente autorizzato dal Comitato una volta accertato su richiesta dell'Aderente l'adeguamento dei suoi comportamenti agli impegni assunti.
7.2.3.2 Revoca prolungata
Nel caso in cui, dopo un primo provvedimento di revoca temporanea, intervengano le condizioni per un secondo provvedimento di revoca, l'Aderente non potrà avanzare richiesta di riammissione all'uso del marchio Internet@minori prima di un anno.
7.2.4 Pubblicazione dei provvedimenti di revoca
L'Aderente al quale sia stato revocato l'uso del marchio "Internet@minori" deve pubblicare, in luogo del marchio medesimo, l'indicazione "Provvedimento di REVOCA del marchio Internt@minori" con un link al testo del provvedimento di revoca. Tutti i provvedimenti di revoca saranno raccolti ed oggetto di pubblicazione secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia.
Dato in Roma il 19/11/2003
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