Codice di autoregolamentazione Internet @ Minori
4 Responsabilità
4.1 Access Provider
L'Aderente che offre servizi di accesso ad Internet dovrà identificare direttamente (p.e. tramite sottoscrizione di un contratto) o indirettamente (almeno tramite CLI-Calling Line Identify o metodi analoghi) il soggetto che accede alla rete. Nei contratti di accesso ad Internet l'Aderente inserisce clausole che responsabilizzano il Cliente anche per l'uso dei servizi concessi a terzi.
4.2 Housing/hosting provider
L'Aderente che offre servizi di housing e hosting dedicato dovrà identificare con ragionevole certezza il proprio Cliente che ha il controllo degli apparati oggetto di tali servizi. Nel caso di servizi di hosting condiviso l'Aderente è tenuto a conservare i dati di cui al punto b) dell'art. 3.10
4.3 Content Provider
L'Aderente che offre, direttamente o indirettamente, contenuti tramite qualsiasi metodo o protocollo di comunicazione, è tenuto a identificare in modo chiaro, ricorrendo eventualmente alle metodologie indicate all'art.3.3, la natura e i contenuti della comunicazione stessa, adoperandosi per adeguare o rimuovere il contenuto su segnalazione del Comitato di Garanzia, e comunque delle Autorità Competenti.
4.4 Gestore dell'Internet Point
L'Aderente che offre servizi di accesso al pubblico come "Internet Point" o simili deve fornire strumenti adeguati per la navigazione dei minori ed identificare, direttamente o indirettamente, l'utilizzatore dei servizi medesimi.
5 Vigilanza
La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata al Comitato di cui al successivo art. 6. In un'ottica di armonizzazione e di verifica degli sviluppi tecnologici e normativi il Comitato di Garanzia suggerisce eventuali aggiornamenti e modifiche del presente Codice.
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