Codice di autoregolamentazione Internet @ Minori
3 Strumenti per la tutela del minore
3.1 Informazione alle Famiglie e agli Educatori
L'Aderente pubblica nella pagina Internet iniziale (home page) dei propri servizi un riferimento "TUTELA DEI MINORI", chiaramente visibile, che rimanda ad apposite pagine web con le quali fornire informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete Internet, sull'esistenza degli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione al Comitato di Garanzia di cui all'art. 6 delle violazioni del Codice. Il contenuto minimo delle pagine web verrà definito dal Comitato di Garanzia.
3.2 Servizi di navigazione differenziata
L'Aderente si impegna ad offrire alle Famiglie e agli Educatori Servizi di navigazione differenziata, che dovranno essere chiaramente identificati come tali, o ad indirizzare il Cliente e gli Utenti verso altri fornitori di Servizi di navigazione differenziata.
3.3 Classificazione dei contenuti
Il Content Provider Aderente dovrà utilizzare standard internazionali comunemente adottati per la classificazione dei contenuti.
Il Content Provider Aderente potrà applicare i sistemi di classificazione ai contenuti che riterrà opportuno subordinare ad Accesso condizionato.
3.4 Identificatori d'età
L'Aderente potrà utilizzare Sistemi di individuazione dell'età dell'Utente, a condizione che, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, ne venga tutelata e garantita la massima riservatezza, sicurezza e dignità.
In particolare, tali sistemi non dovranno consentire di risalire all'identità, al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica, all'eventuale pseudonimo ("alias" o "nick name"), all'indirizzo Internet (numero IP) del minore e non dovranno comunque permettere a terzi di raggiungerlo direttamente o indirettamente.
3.5 Profilazione e trattamenti occulti
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), l'Aderente non esegue alcuna profilazione dell'Utente minore né alcun trattamento dei suoi dati personali senza la previa autorizzazione espressa, a seguito di informativa chiara e trasparente sulla tipologia delle profilazioni che l'Aderente medesimo intende effettuare e sull'uso che di tali informazioni intende fare, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.
3.6 Custodia di password
L'Aderente custodisce le password di accesso ai servizi assegnate agli utenti con adeguate misure di sicurezza. L'Aderente si impegna a fornire all'Utente la possibilità di cambiare la password.
3.7 Anonimato protetto
L'Aderente potrà consentire agli utenti di utilizzare i propri servizi in modo da apparire totalmente anonimi.
In ogni caso, l'Aderente dovrà essere effettivamente informato della reale identità personale del soggetto cui viene concesso di fruire dell'anonimizzazione. All'interno dell'informazione di cui all'art. 3.1 l'Aderente dovrà altresì avvertire preventivamente gli utenti della possibilità che elaborazioni non autorizzate, effettuate abusivamente da terze parti all'insaputa dell'Aderente, possano comunque consentire di risalire alla loro identità.
3.8 Identificazione dell'Utente
L'Aderente eroga i propri servizi solo ed esclusivamente a utenti identificati direttamente o identificabili tramite elementi univoci anche se indiretti.
3.9 Prestazione di servizi fiduciari
L'Aderente che offre servizi in via fiduciaria (ad esempio registrazione di un nome a dominio per conto di un Cliente che vuole rimanere ignoto) è obbligato a identificare in modo certo il Cliente che richiede tali servizi, serbando la massima riservatezza.
3.10 Gestione dei dati utili alla tutela dei minori
3.10.1 Individuazione dei dati
L'accesso alla rete Internet richiede l'assegnazione permanente o temporanea all'Utente di un indirizzo di rete (indirizzo IP). Nei limiti imposti dalla normativa vigente, l'Aderente conserva, come dati utili:
a) i registri di assegnazione degli indirizzi IP;
b) il numero IP utilizzato per l'accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione dei contenuti.
Nel caso di assegnazione temporanea dell'indirizzo IP, il relativo registro conterrà: data e ora di inizio e cessazione dell'assegnazione, numero di IP assegnato temporaneamente ed eventuale numero telefonico utilizzato (se disponibile).
3.10.2 Modalità e tempi di conservazione dei dati
L'Aderente conserva i dati di cui al punto 3.10.1 con modalità che ne garantiscano una ragionevole attendibilità e non ripudiabilità, comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
I dati medesimi vengono custoditi per almeno sei mesi, salva la scelta individuale di conservarli per periodi maggiori, senza comunque eccedere i limiti temporali indicati dalla normativa vigente.
3.10.3 Modalità di comunicazione dei dati
3.10.3.1 All'Autorità giudiziaria
L'Aderente, eseguirà quanto richiesto nel provvedimento dell'Autorità giudiziaria documentando per iscritto le operazioni compiute.
3.10.3.2 Al Cliente
Secondo quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003), l'Aderente fornirà al Cliente solo ed esclusivamente le informazioni che lo riguardano e comunque a fronte di richiesta scritta e identificazione certa del richiedente. L'Aderente potrà accettare di fornire le informazioni di cui sopra anche a un delegato dell'interessato identificato in modo ragionevolmente certo.
3.11 Contrasto alla pedopornografia on-line
L'Aderente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a conservare il numero IP utilizzato dall'Utente per l'accesso alle funzioni di pubblicazione dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente. L'Aderente pone in essere tutte le iniziative atte a realizzare la collaborazione con le autorità competenti, e in particolare con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse di rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i propri server, così come risultanti dai relativi contratti o documenti equipollenti, entro e non oltre le 24 ore lavorative successive al ricevimento del provvedimento dell'autorità richiedente.
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